Prezzo più basso e qualità: è incompatibile la scelta del criterio del minor prezzo quando si lasciano margini di discrezionalità nei contenuti dell’offerta
[T.A.R. Umbria, I°, 30/1/2103, n. 61]
Il criterio del prezzo piu’ basso è ammissibile in una gara solo quando la lex specialis non lascia margini d’autonomia – in termini qualitativi – ai concorrenti nella fase di formulazione della loro offerta, in modo che l’unica variabile sia rappresentata dal prezzo; pertanto, qualora per la natura dei beni dedotti in gara (stent coronarici per cardiologica) si impone anche un’analisi relativa ai profili tecnici delle offerte che possono pervenire, è assolutamente necessario che la scelta della stazione appaltante ricada sul criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, in modo da consentirle un confronto concorrenziale tra le offerte anche relativamente agli aspetti tecnico-qualitativi delle diverse proposte giunte in gara.