Prima visita gratuita: un passo indietro dell’AGCM… oppure no?
a cura dell’avv. Silvia Stefanelli
I719 – ALT/ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
Tanto attesa è finalmente arriva al decisione dell’AGCM sui procedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati di Brescia nei confronti di professionisti che hanno aperto un network di studio legali denominati A.L.T. – Assistenza legale per Tutti (oggi denominata A.L. – Assistenza Legale).
Le due peculiarità del network: uffici legali front office (cioè sulla strada) ” e la “prima consulenza gratuita”
Sia in primo grado (Ordine di Brescia) che in appello (Consiglio Nazionale Forense) veniva ritenuta deontologicamente legittima la “scelta” di aprire front office; in entrambi gradi gli avvocati venivano invece sanzionati per la scelta dello claim A.L.T. – Assistenza legale per Tutti e per la “prima consulenza gratuita”.
Il procedimento arrivava in Cassazione che con la nota sentenza n. 23287/2010 sanzionava la pubblicità, in generale, considerandola “suggestiva”.
Nel frattempo i professionisti promotori dell’iniziativa presentavano esposto davanti all’AGCM per limitazione della concorrenza.
La decisione dell’Autorità è stata piò volte rimandata (quasi a cercare una soluzione di compromesso tra istanze di liberalizzazione e una sentenza di Cassazione molto restrittiva, seppur fortemente criticata da tutta la dottrina).
E ora la decisione è arrivata, stabilendo che non esiste responsabilità in capo all’Ordine di Brescia per limitazione della concorrenza.
Chi pensa però ad una piena vittoria ordinistica e ad un divieto della prima consulenza gratuita (prima visita per il settore sanitario), si trova invece di fronte a motivazione diverse.
E’ vero infatti che l’Ordine ne è uscito indenne; ma è altrettanto vero che l?AGCM non è entrata nel merito della questione.
Leggiamo con attenzione il punto 50
50. Si deve, infatti, rilevare che con il provvedimento de quo il CdO di Brescia non ha ritenuto di per sé violata la disciplina deontologica forense per avere gli avvocati aperto uno studio professionale sulla pubblica via, ovvero per avere dimostrato l’intenzione di praticare compensi professionali anche inferiori a quanto generalmente richiesto, ma si è limitato a valutare alcune specifiche modalità con cui gli stessi hanno promosso la propria attività.
Considerate le peculiarità del caso di specie, il giudizio formulato dal CdO di Brescia su tali specifiche modalità di promozione dell’attività non è risultato idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini antitrust, difettando in esso un generale condizionamento dell’autonomia dei professionisti sul mercato.
51. Inoltre, non vi sono stati decisivi effetti imitativi da parte di altri Ordini forensi con riguardo alla valutazione dell’iniziativa in questione o di altre iniziative analoghe.
52. Ai fini della valutazione del caso di specie, va altresì considerato il successo dell’iniziativa di A.L. anche successivamente all’intervento correttivo dell’Ordine di Brescia. Risulta agli atti, infatti, che attualmente, l’associazione A.L. è presente sul territorio nazionale con 17 studi legali in 16 città italiane e ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi internazionali.
In sostanza non si entra nel merito della legittimità o meno della pubblicità effettuata, ma si dichiara solo che la stessa ha avuto un effetto di limitazione della concorrenza.
In altre parole: nonostante l’intervento ordinistico l’iniziativa ha avuto successo.
Quindi l’Ordine non può essere sanzionato per limitazione della concorrenza