Pubblicita’ sanitaria: il TAR Lazio conferma posizione dell’Agcom: via i limiti previsti dal Codice deontologico
Con la sentenza n.4349 del 1° aprile, il TAR del Lazio, confermando la linea dell’Agcom, ha ritenuto che il Codice di Deontologia Medica abbia illegittimamente introdotto dei limiti alla pubblicità sanitaria non compatibili con il quadro normativo attuale.
Il provvedimento stabilisce che, sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà.
I giudici hanno inoltre sancito che il nuovo codice di deontologia medica “pur abbandonando il criterio del ‘decoro’ quale parametro di valutazione dei messaggi pubblicitari, continua a utilizzare, al secondo comma dell’art. 54, una serie di parametri, alcuni dei quali molto generici e comunque non previsti dalla vigente normativa, potenzialmente idonei a produrre il medesimo effetto di una applicazione restrittiva della concorrenza, in precedenza riconducibile al richiamo al concetto di ‘decoro professionale‘”.
Vedi: il testo della sentenza del Tar Lazio, 01/04/2015 n. 4943